Art. 12.
(Promozione e avanzamento di grado).

      1. Gli istituti di Polizia pubblica adottano i seguenti gradi progressivi: vigile, vigile scelto, appuntato, vice brigadiere, brigadiere, maresciallo ordinario, maresciallo capo, maresciallo maggiore, sottotenente, tenente, capitano, maggiore, tenente colonnello, colonnello, colonnello comandante dell'istituto di Polizia pubblica.
      2. I segni distintivi del grado sono approvati dal Ministero dell'interno, sentito il parere dei competenti comandi militari.
      3. I criteri per l'attribuzione dei gradi e le carriere sono stabiliti con il regolamento di attuazione della presente legge, da adottare con decreto del Ministro dell'interno entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
      4. L'avanzamento di grado e le carriere degli agenti di Polizia pubblica sono proposti dal colonnello comandante dell'istituto di Polizia pubblica di appartenenza, sentiti i loro superiori diretti, e sono approvati dalla prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per territorio.
      5. Gli avanzamenti di carriera possono essere proposti e richiesti in base ai seguenti criteri:

          a) per particolari capacità;

          b) in seguito a corsi di qualificazione;

          c) per anzianità;

          d) per meriti di servizio.